Premessa
Il presente Codice etico e disciplinare entra in vigore il 09/05/2024 e riguarda tutto il personale dipendente di Intellitronika S.r.l.
Attraverso l’adozione del presente Codice, l’Azienda intende dettare le regole di comportamento nei rapporti con gli interlocutori interni ed esterni, dipendenti, collaboratori e consulenti e tutti coloro che a qualsiasi titolo la rappresentano verso terzi.
Intellitronika S.r.l. da sempre opera con integrità, nel rispetto non solo delle leggi e delle normative vigenti, ma anche dei valori etici che sono considerati irrinunciabili da chi ha come scopo finale quello di agire sempre e comunque con equità, onestà, rispetto della dignità altrui, in assenza di qualsivoglia discriminazione delle persone basata su sesso, razza, lingua, condizioni personali, credo religioso e politico.
Operare con integrità significa agire adeguatamente rispettando le leggi, le normative vigenti e le regole imposte con le policy, le procedure aziendali e con il presente codice etico.
Intellitronika S.r.l., inoltre, intende aderire ai principi di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 che trova il momento di più alta espressione nel presente Codice Etico.
Lo scopo del Codice Etico è quello di definire con chiarezza l’insieme dei principi e dei valori che la Società condivide e fa propri ed i conseguenti comportamenti attesi dai propri dipendenti, amministratori, collaboratori e, più in generale, da chiunque operi in favore o a nome di Intellitronika S.r.l.
Art. 1 – Diffusione
Al Codice deve essere data la massima pubblicità mediante intranet aziendale, posta elettronica e con tutti gli strumenti accessibili ai dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.
Al fine di assicurare la massima diffusione del Codice, fermo quanto disposto nel precedente comma e in aggiunta a tale forma di pubblicità, una copia del Codice unitamente al Regolamento aziendale verrà rilasciata a tutti i dipendenti.
Ciascun collaboratore e dipendente, ogni consulente e tutti coloro che a qualsivoglia titolo rappresentano l’Azienda verso terzi sono tenuti a conoscere e rispettare le previsioni del Codice. L’Azienda vigila con attenzione sull’osservanza del Codice, predisponendo adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo ed intervenendo, nel caso, con azioni correttive e sanzioni
Art. 2 – Aggiornamento
Il Codice può essere modificato ed integrato in ogni tempo
Art. 3 – Principi
I Collaboratori devono operare nel rispetto dei valori e dei principi di Intellitronika S.r.l. (i “Principi”), che hanno il dovere di conoscere e fare propri.
3.1 – Legalità
I Collaboratori sono tenuti al rispetto delle leggi e delle norme vigenti, sia nazionali che internazionali.
3.2 – Onestà
In ogni relazione interna ed esterna i Collaboratori devono comportarsi con trasparenza, integrità ed onestà e non devono perseguire fini personali e/o interessi aziendali in violazione, oltre che delle norme di legge e del CCNL, del presente Codice
3.3 – Correttezza
Il comportamento e l’attività dei Collaboratori deve ispirarsi alla massima correttezza, anche nel rapporto con colleghi, fornitori, clienti e, più in generale, con tutti coloro con i quali vengano in contatto in ragione delle funzioni svolte. Tale principio, oltre al rispetto delle procedure di cui alle policy aziendali, implica che devono essere evitate situazioni di discriminazione e conflitto di interessi.
3.4 – Responsabilità
Nello sviluppo della missione aziendale il comportamento dei Collaboratori deve essere responsabile e attento alle implicazioni ed alle conseguenze delle proprie azioni, anche alla luce dei Principi di cui al presente Codice Etico.
3.5 – Imparzialità
Nel rispetto dei Principi ispiratori della propria azione nella conduzione degli affari e delle attività, Intellitronika S.r.l. non tollera comportamenti discriminatori di qualunque natura, razziale, sessuale, o basati sul credo religioso, sull’appartenenza etnica, sulla lingua e sulla nazionalità degli individui. Ciò comporta anche l’applicazione del principio delle pari opportunità nella gestione e nella quotidiana operatività della vita aziendale.
3.6 – Trasparenza
Intellitronika S.r.l. considera imprescindibili per la conduzione dei suoi affari e per la vita aziendale la veridicità, la completezza e l’accuratezza delle informazioni che sono fornite sia all’interno che all’esterno della Società.
3.7 – Eccellenza
In ogni ambito di attività devono essere perseguiti gli standard di efficacia e di efficienza. I Collaboratori garantiscono impegno e rigore professionale al fine di fornire una prestazione tesa all’eccellenza.
3.8 – Concorrenza
Intellitronika S.r.l. considera la concorrenza leale come un valore e opera nel mercato nel rispetto del principio di una leale concorrenza e della correttezza.
3.9 – Separazione dei ruoli dei poteri
La Società sviluppa e migliora il proprio sistema organizzativo al fine di garantire al proprio interno il principio della separazione dei ruoli e dei poteri di chi esegue, chi verifica e chi approva
3.10 – La soddisfazione delle risorse umane
Intellitronika S.r.l. ricerca la soddisfazione del proprio personale attraverso il sostegno a tutte le iniziative atte a ottenere un ambiente di lavoro dinamico, ispirato dalla motivazione e dal coinvolgimento, privilegiando il lavoro di squadra, favorendo l’acquisizione di nuove competenze e in grado di misurare, riconoscere e gratificare il contributo di ogni singolo individuo.
Intellitronika S.r.l. coinvolge i propri Collaboratori nel business aziendale, garantendo un clima lavorativo basato sull’attenzione, l’ascolto, la fiducia ed il riconoscimento professionale, anche attraverso la cura dei luoghi e delle condizioni di lavoro che tutelino l’integrità fisica e psicologica delle persone.
Per valorizzare le competenze delle proprie risorse umane, Intellitronika S.r.l. mette a disposizione delle medesime, strumenti di formazione, di aggiornamento e sviluppo professionale.
3.11 – Collettività e ambiente
Intellitronika S.r.l. è consapevole del ruolo sociale che svolge nella collettività e degli aspetti ambientali che interagiscono con la propria attività sul territorio e nella comunità.
Intellitronika S.r.l. si impegna a rafforzare il proprio coinvolgimento nell’ambito ambientale, conformemente ai principali standard internazionali. In linea con la sua missione, l’azienda si impegna a promuovere la cultura della sostenibilità ambientale e a sensibilizzare la consapevolezza all’interno del sistema Intellitronika S.r.l. Questo coinvolge tutti coloro che hanno legittimi interessi e sono influenzati dalle sue attività: dipendenti, clienti, fornitori, partner commerciali e finanziari. Questo impegno si traduce in azioni concrete integrate nella gestione quotidiana del business.
Intellitronika S.r.l. si attiene scrupolosamente ai requisiti legislativi e internazionali in materia ambientale, rispettando gli accordi sottoscritti con le parti interessate e seguendo le norme di riferimento.
Intellitronika S.r.l. si impegna ad adottare soluzioni mirate per ottimizzare il consumo energetico, limitare l’uso dell’acqua e minimizzare la produzione di rifiuti nei nostri uffici e magazzini. Per le nostre strutture, la società valuta l’adozione di criteri e standard di progettazione incentrati sull’efficienza energetica e sulla riduzione degli impatti ambientali.
Intellitronika S.r.l. sostiene l’uso di packaging sostenibili promuovendo la riduzione delle quantità utilizzate, il riuso e l’utilizzo di materie prime provenienti da fonti sostenibili.
3.12 – Salute e sicurezza sul luogo di lavoro
La Società si impegna a garantire un luogo di lavoro salubre e sicuro, realizzando le misure per la prevenzione di incidenti, sia nel corso del lavoro, sia in conseguenza di esso, minimizzando, per quanto ragionevolmente prevedibile, i pericoli presenti nell’ambiente.
La Società s’impegna altresì a fornire a tutto il personale, anche di nuova assunzione o riassegnato ad altre mansioni, una formazione regolare e documentata in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro.
Ciascun lavoratore è tenuto al rispetto delle misure di sicurezza predisposte dal Datore di Lavoro in ottemperanza della normativa vigente in materia di Salute e Sicurezza sul Luogo di Lavoro.
3.13 – Riservatezza
Intellitronika S.r.l. agisce nel rispetto della riservatezza delle informazioni acquisite nello svolgimento della propria attività, siano esse appartenenti ai propri Collaboratori, fornitori o clienti.
Art. 4 – Sistema di governance
Al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione vigente e di quanto previsto dal Codice Etico e disciplinare, Intellitronika S.r.l. ha conseguito le certificazioni di conformità, rilasciate da Organismi di Certificazione accreditati, in accordo alle seguenti norme/standard internazionali di riferimento:
- UNI EN ISO 9001:2015 “Sistema di Gestione per la Qualità”;
- ISO 14001:2015 “Sistema di Gestione Ambientale”;
- ISO/IEC 27001:2013 “Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni”;
- ISO/IEC 27017:2015 “Sistema di sicurezza delle informazioni nei servizi cloud”;
- UNI/IEC 27018:2019 “Protezione dei dati personali nel cloud”;
- UNI PdR 125:2022 “Sistema di gestione per la parità di genere”.
Regole di comportamento
Sez. I – Rapporti con l’esterno
Art. 5 – Competizione
L’Azienda crede nella libertà e leale concorrenza e uniforma le proprie azioni all’ottenimento di risultati competitivi che premino la capacità professionale, l’esperienza e l’efficienza.
L’Azienda ed i suoi collaboratori devono tenere comportamenti corretti negli affari di interesse dell’Azienda.
Qualsiasi azione diretta ad alterare le condizioni di corretta competizione è contraria alla politica aziendale ed è vietata ad ogni soggetto che collabori, dipenda o rappresenti l’Azienda.
In nessun caso il perseguimento dell’interesse dell’Azienda può giustificare una condotta che non sia rispettosa delle normative vigenti e conforme alle regole del presente Codice.
Art. 6 – Relazioni con gli interlocutori esterni
I rapporti dell’Azienda con qualsiasi interlocutore, pubblico o privato, devono essere condotti in conformità alla legge e nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e verificabilità.
Art. 7 – Relazioni con i clienti e i committenti
L’Azienda impronta la propria attività al criterio della qualità.
Nei rapporti con la clientela e con la committenza l’Azienda assicura correttezza e chiarezza nelle trattative commerciali e nell’assunzione dei vincoli contrattuali, nonché l’adempimento contrattuale secondo diligenza e buona fede, ai sensi degli artt. 1175 e 1176 c.c.
Nel partecipare alle gare di appalto, l’Azienda valuta attentamente la congruità e l’eseguibilità delle prestazioni richieste, con particolare riguardo alle condizioni tecniche ed economiche.
L’Azienda ricorre al contenzioso solo quando le sue legittime pretese non trovano nell’interlocutore la dovuta soddisfazione
Art. 8 – Relazioni con i fornitori
Le relazioni con i fornitori dell’Azienda, comprensive di contratti finanziari e di consulenza, sono regolate dalle norme di questo Codice e sono oggetto di costante ed attento monitoraggio da parte dell’Azienda. L’Azienda si avvale di fornitori o subfornitori che operino in conformità della normativa vigente e delle regole previste in questo Codice Etico.
È preciso dovere del management a dei dipendenti di Intellitronika S.r.l. controllare che i fornitori ed i subcontraenti si uniformino alle condizioni predette, e che mantengano gli standard etici richiesti dalla Società.
Art. 9 – Rapporti con le istituzioni pubbliche
Sono vietate forme di regalo a pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio italiani (appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli enti pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati) od esteri (anche in quei paesi in cui l’elargizione di doni rappresenta una normale consuetudine), o a loro familiari, che possa, anche solo potenzialmente, compromettere l’indipendenza di giudizio di tali soggetti o porli nelle condizioni di voler o dover garantire un qualsiasi vantaggio per Intellitronika S.r.l.
Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti quando siano di modico valore e comunque tali da non compromettere l’integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio da parte delle Istituzioni pubbliche.
Tutti i Collaboratori che agiscono nell’interesse di Intellitronika S.r.l. devono rispettare tale disposizione. Eventuali violazioni delle disposizioni di cui al presente Codice Etico saranno sanzionate.
Sez. II – Rapporti con i collaboratori
Art. 10 – Dipendenti
L’Azienda riconosce la centralità delle risorse umane, quale principale fattore di successo nel raggiungimento degli obiettivi aziendali, in un quadro di lealtà e fiducia reciproche tra datore e prestatori di lavoro.
Tutto il personale è assunto dall’Azienda con regolare contratto di lavoro. Il rapporto di lavoro si svolge nel rispetto della normativa contrattuale collettiva del settore e della normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa.
L’Azienda favorisce il continuo miglioramento della professionalità dei propri dipendenti, anche attraverso lo svolgimento di iniziative formative.
L’Azienda garantisce l’integrità fisica e morale dei suoi collaboratori, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e protezione dei lavoratori.
La Società non ammette che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne si verifichino molestie di alcun genere, quali ad esempio la creazione di un ambiente di lavoro ostile nei confronti di singoli lavoratori o gruppi di lavoratori, l’ingiustificata interferenza con il lavoro altrui o la creazione di ostacoli ed impedimenti alle prospettive professionali altrui.
La Società non ammette molestie sessuali, intendendo come tali, la subordinazione delle possibilità di crescita professionale o di altro vantaggio alla prestazione di favori sessuali o le proposte di relazioni interpersonali private che, per il fatto di essere sgradite al destinatario, possano turbarne la serenità.
Sez. III – Riservatezza e discrezione
Le attività di Intellitronika S.r.l. richiedono costantemente l’acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la diffusione di notizie, documenti ed altri dati attinenti a negoziazioni, operazioni finanziarie, know how (contratti, atti, relazioni, appunti, studi), etc.
Intellitronika S.r.l. si impegna ad assicurare la corretta applicazione ed il corretto utilizzo di tutte le informazioni utilizzate nello svolgimento della propria attività d’impresa.
Art. 11 – Trattamento informazioni privilegiate
Ogni informazione ed altro materiale ottenuto da un dipendente o dal management in relazione alla propria attività è strettamente di proprietà della Società.
Tali informazioni riguardano attività presenti e future, incluse notizie non ancora diffuse, informazioni ed annunci anche se di prossima divulgazione.
Ai sensi del primo comma dell’articolo 180 del D.Lgs n.58/98, Insider è la persona che, in ragione dell’esercizio di una funzione, di una professione o di un ufficio ha accesso alle informazioni privilegiate riguardanti la società, come può risultare, in particolare, dalla partecipazione a decisioni, incontri, presentazioni e discussioni informali. I dipendenti ed il management rientrano a pieno titolo in questa categoria.
Per tale ragione è fatto ad essi divieto, quando in relazione alle funzioni svolte si è a conoscenza di informazioni rilevanti non di pubblico dominio, di utilizzare dette informazioni a proprio vantaggio e di quelle dei famigliari, dei conoscenti e, in generale, dei terzi, anche al fine di acquisto o vendita di eventuali titoli/obbligazioni emessi da Intellitronika S.r.l.
Art. 12 – Informazioni e notizie
I dipendenti ed il management chiamati ad illustrare o fornire all’esterno notizie riguardanti obiettivi, attività, risultati e punti di vista di Intellitronika S.r.l. tramite, esemplificativamente:
- la partecipazione a convegni, congressi e seminari;
- la redazione di articoli, saggi e pubblicazioni in genere;
- la partecipazione a pubblici interventi,
sono tenuti ad ottenere l’autorizzazione sia dal vertice della struttura organizzativa di appartenenza circa i testi, le relazioni predisposte e le linee di azione che si intendono seguire.
Art. 13 – Banche dati
Le banche-dati di Intellitronika S.r.l. contengono, tra l’altro, dati personali protetti dalla normativa a tutela della privacy, dati che per accordi negoziali non possono essere resi noti all’esterno e dati la cui divulgazione inopportuna o intempestiva potrebbe produrre danni agli interessi aziendali.
È obbligo di ogni dipendente assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia appresa in ragione della propria funzione lavorativa.
Intellitronika S.r.l. si impegna a proteggere le informazioni relative ai propri dipendenti, ai clienti e ai terzi, generate o acquisite all’interno e nelle relazioni d’affari, e ad evitare ogni uso improprio di queste informazioni.
Le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati dai dipendenti durante il proprio lavoro o attraverso le proprie mansioni appartengono alla Società e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate senza specifica autorizzazione del relativo responsabile, sia durante il rapporto di lavoro che al termine del medesimo.
Fermo restando il divieto di divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa o di farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio, ogni dipendente deve:
- acquisire e trattare solo i dati necessari ed opportuni per le finalità della sua Direzione di appartenenza e in diretta connessione con le sue funzioni;
- acquisire e trattare i dati stessi solo all’interno di specifiche procedure;
- conservare i dati stessi in modo che venga impedito che altri non autorizzati ne prendano conoscenza;
- comunicare i dati stessi nell’ambito di procedure prefissate e/o su esplicita autorizzazione delle posizioni superiori e comunque, in ogni caso, dopo essersi assicurato circa la divulgabilità nel caso specifico dei dati;
- assicurarsi che non sussistano vincoli assoluti o relativi alla divulgabilità delle informazioni riguardanti i terzi collegati alla Società da un rapporto di qualsiasi natura e, se del caso, ottenere il loro consenso;
- associare i dati stessi con modalità tali che qualsiasi soggetto autorizzato ad avervi accesso possa agevolmente trarne un quadro il più possibile preciso, esauriente e veritiero.
Al fine di garantire la corretta implementazione delle strategie aziendali a tutti i Collaboratori è inoltre richiesto di astenersi in qualsiasi sede da qualsiasi commento circa le attività intraprese e i risultati raggiunti o prefissati da Intellitronika S.r.l.
Sez. IV – Sanzioni disciplinari
Art. 14 – Provvedimenti disciplinari
Fermo quanto previsto dal CCNL di categoria, le violazioni, da parte dei lavoratori, dei doveri e degli obblighi nascenti dal contratto di lavoro stipulato con l’Azienda danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
- Richiamo verbale;
- Ammonizione scritta;
- Multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
- Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre (3) giorni;
- Licenziamento con preavviso;
- Licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.
I provvedimenti di cui al comma precedente non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.
Art. 15 – Nozione di richiamo verbale
Il richiamo verbale consiste in una dichiarazione formalizzata oralmente al dipendente incorso in lievi trasgressioni nell’ambito di quelle indicate all’art. 21.
Art. 16 – Nozione di ammonizione scritta
L’ammonizione scritta consiste in una formale dichiarazione di censura scritta e motivata. Essa è inflitta in caso di recidiva delle infrazioni, nell’ambito di quelle indicate nel successivo art. 21 che esigano l’applicazione di una sanzione più grave del richiamo verbale.
Art. 17 – Nozione di multa
La sanzione della multa consiste in una trattenuta dalla retribuzione di un importo del valore non inferiore ad un’ora (1) né superiore a tre (3), graduandone l’entità in relazione alla gravità della trasgressione, quale indicata nell’art. 21.
Art. 18 – Nozione di sospensione dal lavoro e della retribuzione
La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione consiste nell’allontanamento del dipendente dal lavoro con privazione della retribuzione per non meno di un (1) giorno e non più di tre (3) giorni, graduando l’entità della sanzione in relazione alla gravità della violazione dei doveri e degli obblighi per le ipotesi previste nel successivo art. 21.
Art. 19 – Nozione di licenziamento con preavviso
Il licenziamento con preavviso consiste nella risoluzione del rapporto di lavoro. In tale fattispecie devono essere rispettati i termini contrattuali di preavviso. Tale sanzione si applica per i casi previsti nel successivo art. 21.
Art. 20 – Nozione di licenziamento senza preavviso
Il licenziamento senza preavviso consiste nella risoluzione del rapporto di lavoro. In tale fattispecie non è previsto l’obbligo dell’Azienda di rispettare i termini contrattuali di preavviso. Tale sanzione si applica per i casi previsti nell’art. 21.
Art. 21 – Gradualità e proporzionalità delle sanzioni
Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza e in conformità alla disciplina vigente, il tipo e l’entità delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
- intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento;
- rilevanza degli obblighi violati;
- responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
- grado di danno o di pericolo causato all’Azienda, ai collaboratori, ai dipendenti ovvero al disservizio determinatosi;
- sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell’ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
- al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.
La recidiva nelle mancanze previste ai successivi commi, già sanzionate nel biennio precedente, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell’ambito dei medesimi commi.
Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con un’unica azione od omissione o con più azioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il lavoratore che:
- non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non giustifichi l’assenza entro il giorno successivo a quello dell’inizio dell’assenza stessa salvo il caso di impedimento giustificato;
- senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
- compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
- esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
- per disattenzione o negligenza guasti il materiale dello stabilimento o il materiale in lavorazione;
- venga trovato in stato di manifesta ubriachezza, durante l’orario di lavoro;
- fuori dell’azienda compia, per conto terzi, lavoro di pertinenza dell’azienda stessa;
- contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello;
- esegua entro il laboratorio dell’azienda lavori di lieve entità per conto proprio o di terzi, fuori dell’orario di lavoro e senza sottrazione di materiale dell’azienda, con uso di attrezzature dell’azienda stessa;
- in altro modo trasgredisca l’osservanza del presente Contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.
L’ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.
L’importo delle multe che non costituiscono risarcimento di danni è devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, alla Cassa mutua malattia.
La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica, a titolo indicativo, per le seguenti mancanze:
- insubordinazione ai superiori:
- sensibile danneggiamento colposo al materiale dell’azienda al materiale in lavorazione;
- esecuzione senza permesso di lavori nell’azienda per conto proprio o di terzi di lieve entità senza impiego di materiale dell’azienda stessa;
- rissa fuori dai locali dell’azienda;
- abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsto al punto 5) del comma seguente;
- assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente alle festività o alle ferie;
- condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro che leda la figura morale del lavoratore;
- recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nei commi 4 e 5, quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui al comma 7 salvo quanto disposto dall’art. 25.
La sanzione del licenziamento senza preavviso si applica, a titolo indicativo, per le seguenti mancanze:
- grave insubordinazione ai superiori;
- furto nell’azienda;
- trafugamento di oggetti o documenti dell’azienda;
- danneggiamento volontario al materiale dell’azienda o al materiale in lavorazione;
- abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
- fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
- esecuzione senza permesso di lavori nell’azienda per conto proprio o di terzi, di non lieve entità e/o con l’impiego di materiale dell’azienda;
- rissa all’interno dei locali dell’azienda.
Art. 22 – Sospensione cautelare
In caso di licenziamento (senza preavviso), l’azienda potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato, per un periodo massimo di 6 giorni.
Il datore di lavoro comunicherà per iscritto al lavoratore i fatti rilevanti ai fini del provvedimento e ne esaminerà le eventuali deduzioni contrarie. Ove il licenziamento venga applicato, esso avrà effetto dal momento della disposta sospensione.
Sez. V – Norme procedurali
Art. 23 – Competenza
La contestazione dell’addebito, l’istruzione del procedimento e l’applicazione della sanzione sono di competenza della Direzione del Personale.
Il Direttore del Personale segnala all’Ufficio competente, entro due (2) giorni dalla loro avvenuta conoscenza, i fatti da contestare al dipendente per l’istruzione del procedimento, dandone contestuale comunicazione all’interessato.
In caso di mancata comunicazione nel termine predetto si darà corso all’accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla stessa.
Art. 24 – Contestazione degli addebiti
Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.
La contestazione deve contenere la descrizione chiara e circostanziata del fatto addebitato e deve essere consegnata direttamente all’interessato, li quale è tenuto a firmare per ricevuta dell’avvenuta consegna con contestuale indicazione della data. L’eventuale rifiuto a firmare detta dichiarazione deve risultare da apposita attestazione dell’incaricato della consegna.
Qualora la consegna personale non sia possibile, la comunicazione viene fatta mediante raccomandata con avviso di ritorno. In questo caso farà fede la data del timbro postale dell’ufficio ricevente. La compiuta giacenza della lettera raccomandata equivale alla avvenuta consegna.
Se il provvedimento non verrà comminato entro i 6 giorni successivi a tali giustificazioni, queste si riterranno accolte.
Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l’eventuale assistenza di un rappresentante dell’Associazione sindacale cui aderisce, ovvero, di un componente la Rappresentanza sindacale unitaria.
La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.
I provvedimenti disciplinari di cui all’art. 14 alle lettere b), c) e d) potranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze.
Il licenziamento per mancanze di cui all’art. 14 alle lettere e) e f) potrà essere impugnato secondo le procedure previste dall’art. 7 della legge n. 604 del 15 luglio 1966 confermate dall’art. 18 della legge n. 300 del 20 maggio 1970.
Art. 25 – Applicazione della sanzione
La Direzione del Personale, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all’art. 21.
Il provvedimento di irrogazione della sanzione deve essere comunicato al dipendente entro sei (6) giorni dalla sua adozione e deve contenere espressa menzione della possibilità di proporre impugnazione.
Quando la Direzione del Personale ritiene, previa informativa alla Direzione aziendale, che non vi sia luogo a procedere dispone la chiusura del procedimento, ne da comunicazione all’interessato.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due (2) anni dalla loro applicazione.
Art. 26 – Impugnazione della sanzione
Fatto salvo il ricorso agli ordinari rimedi giurisdizionali, la sanzione disciplinare può essere impugnata, entro il termine di venti giorni (20) dalla notificazione del provvedimento di adozione, dinanzi ad un Collegio di conciliazione ed arbitrato costituito per il tramite dell’Ufficio provinciale del lavoro e composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell’ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 60 giorni dalla data di comunicazione della contestazione dell’addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data il procedimento si estingue.
Il procedimento si estingue, altresì, in caso di cessazione di rapporto di impiego del dipendente, pure se intervenuto per recesso volontario o per collocamento a riposo a domanda.
Art. 27 – Rinvio
Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente Codice si fa rinvio alle norme contenute nella L. 20 maggio 1970 n. 300, alla L. 15 luglio 1966 n. 604, al CCNL, nonché alla disciplina prevista dal codice civile.